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05 Dic 2019
iperammortamento legge di bilancio 2020

Il disegno di legge di Bilancio 2020

Il disegno di legge di Bilancio 2020 proroga di un anno sia il super che l’iperammortamento.

Questi due strumenti finanziari e fiscali sono stati estesi anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero, a specifiche condizioni, fino al 30 giugno 2021 per il super ammortamento o al 31 dicembre 2021 per l’iperammortamento.

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Nel dettaglio, riportiamo l’articolo di Fisco e Finanze:

L’articolo 22 del DDL di bilancio 2020, secondo il testo bollinato dalla Ragioneria Generale il 2 novembre 2019, conferma gli incentivi ftscali in chiave “Industria 4.0”, prevedendo la proroga delle misure del super e dell’iper ammortamento.

In particolare:

è stato prorogato il super ammortamento cioè l’agevolazione della maggiorazione del 30% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi- esclusi i mezzi di trasporto di cui all’atticolo 164, comma l, del #TUIR– per gli investimenti complessivi effettuati nel 2020 con consegna fino al 30 giugno 2021

è stato prorogato l’iper ammortamento cioè l’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

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Inoltre è stato introdotto un credito d’imposta del 10% per gli anni 2020, 2021 e 2022 nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal l° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che preveda almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

In particolare, sono ammissibili al credito d’imposta i costi di periodo funzionali ai progetti ambientali e riguardanti:

competenze tecniche e privative industriali relativi all’acquisizione di conoscenze e di brevetti
consulenze specialistiche;
personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale

La valutazione dei progetti viene affidata agli enti certificatori accreditati e ai revisori contabili, chiamati a verificare rispettivamente la conformità del progetto alle linee guida dell’Enea, l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili ed il loro collegamento funzionale ai progetti verdi realizzati dall’azienda (ovvero l’impiego del personale dipendente nei progetti “green”).

Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

daniela