Il contenzioso odontoiatrico si previene soprattutto con l’organizzazione: consenso informato raccolto bene, cartella completa, foto e radiografie archiviate, una polizza RC adeguata e un team che sa rispondere al paziente scontento. Quando arriva una contestazione, nelle prime 48 ore non si ammettono responsabilità, non si tocca la cartella e si avvisano subito compagnia, broker e legale.
Il contenzioso quasi mai nasce in tribunale. Nasce da una cura che il paziente non ha capito fino in fondo, da un risultato diverso da quello che si aspettava o da un rapporto che si è rotto al telefono. Quando arriva la lettera dell’avvocato, la difesa dello studio è già scritta: è in cartella, nel consenso firmato, nelle foto, nella polizza. Questa è una guida organizzativa: per il caso concreto restano necessari il tuo avvocato e il tuo broker.
Perché nasce il contenzioso odontoiatrico?
Un paziente contesta una cura quando un insuccesso o una complicanza gli sembrano un errore. Spesso dietro c’è un’aspettativa mai allineata: sull’estetica, sulla durata di un impianto, sui tempi. Il costo del piano di cura alza la posta. E quando la comunicazione si interrompe, il paziente smette di chiedere allo studio e comincia a chiedere a un avvocato.
Per questo la prevenzione è anche organizzativa: chi spiega, chi fa firmare, chi archivia, chi risponde al telefono quando il paziente chiama arrabbiato. Sono scelte che spettano al titolare come dentista imprenditore, non solo come clinico.
Chi risponde se il paziente fa causa
La legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco, distingue due livelli (art. 7). La struttura risponde verso il paziente secondo gli articoli 1218 e 1228 del codice civile, cioè per inadempimento contrattuale, anche per i professionisti di cui si avvale che non sono suoi dipendenti. Il singolo esercente risponde invece secondo l’art. 2043 del codice civile, cioè in via extracontrattuale, salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente.
In pratica, se lavori con collaboratori, lo studio può essere chiamato a rispondere anche per loro. Quale regime vale nel tuo caso, e con quali conseguenze, lo stabilisce il legale. Nello studio con più professionisti entra in gioco anche il ruolo del direttore sanitario dello studio dentistico.
La stessa legge limita la rivalsa della struttura sul professionista ai casi di dolo o colpa grave (art. 9).
Cosa significa gestire il rischio clinico nello studio?
Gestire il rischio clinico significa individuare dove possono nascere errori o danni, valutare quanto sono probabili e gravi, ridurli con regole e strumenti, e poi controllare nel tempo se le regole funzionano.
La legge 24/2017 (art. 1, comma 3) dice che alle attività di prevenzione del rischio concorre tutto il personale. Non solo l’odontoiatra: anche segreteria, ASO, igienisti.
Rischio clinico e rischio organizzativo
Il rischio clinico riguarda la prestazione: diagnosi, tecnica, materiali, complicanze. Il rischio organizzativo riguarda quello che ci gira intorno: un’agenda così piena da tagliare i tempi della prima visita, un passaggio di consegne senza nota in cartella, un preventivo accettato a voce, un’anamnesi farmacologica mai aggiornata. Si corregge con procedure, non con la tecnica clinica.
Protocolli scritti e registro delle segnalazioni
Il Codice di deontologia medica, che vale anche per gli odontoiatri, chiede di garantire “le più idonee condizioni di sicurezza del paziente”. Chiede anche di segnalare eventi avversi, errori e quasi errori, analizzandone le cause (art. 14). In pratica, per uno studio, vuol dire tre cose:
- protocolli scritti per le fasi delicate: raccolta dell’anamnesi, consenso, archiviazione delle immagini, follow-up;
- un registro in cui annotare eventi avversi e quasi errori, anche quelli senza conseguenze;
- una riunione di team periodica in cui si guardano le segnalazioni senza cercare colpevoli.
L’art. 16 della legge 24/2017 stabilisce che verbali e atti delle attività di gestione del rischio non sono utilizzabili nei procedimenti giudiziari. È una norma pensata per incoraggiare le segnalazioni; come si applica a uno studio privato va chiarito con il legale.
I protocolli di sterilizzazione, sicurezza del lavoro e DVR sono un capitolo a parte, trattato nell’articolo sulla sicurezza nello studio dentistico. Per i protocolli delle altre aree c’è la guida sull’organizzazione dello studio dentistico.
Per capire dove i processi del tuo studio sono più scoperti serve guardarli mentre lavorate: è quello che fa una giornata di analisi in studio con un consulente DentalFAN.
Consenso informato in odontoiatria: un processo, non una firma
Il consenso informato non è il modulo. È la conversazione che lo precede, e il modulo serve a provare che quella conversazione c’è stata. La legge 22 dicembre 2017, n. 219 all’art. 1 fissa le regole:
- il paziente ha diritto di essere informato su diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti, possibili alternative e conseguenze del rifiuto (comma 3);
- il consenso si acquisisce nei modi più adatti al paziente, si documenta per iscritto o con videoregistrazione e si inserisce nella cartella clinica (comma 4);
- il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura (comma 8);
- ogni struttura garantisce con la propria organizzazione la piena attuazione della legge, compresa la formazione del personale (comma 9).
Il Codice di deontologia medica aggiunge che il consenso va acquisito in forma scritta e sottoscritta nei casi previsti dall’ordinamento e quando la prestazione comporta un elevato rischio o effetti rilevanti sull’integrità psico-fisica (art. 35). In odontoiatria, dove implantologia e chirurgia orale sono all’ordine del giorno, la forma scritta conviene come regola.
Chi fa cosa nel consenso
Acquisire il consenso è “un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile” (art. 35 del Codice). Il team però fa molto: prepara i documenti giusti per la prestazione, li consegna al paziente con il tempo per leggerli, controlla che siano firmati prima della seduta e li archivia in cartella. In molti studi questo passaggio è affidato alla segretaria di studio dentistico, che è anche la persona che il paziente richiama quando ha un dubbio.
Consenso, piano di cura e preventivo firmato
Consenso, piano di cura e preventivo dovrebbero viaggiare insieme. Se il paziente firma un preventivo con tre alternative e un consenso che ne descrive una sola, il fascicolo ha un buco. Le regole per scrivere e far accettare il preventivo sono nell’articolo sul preventivo dello studio dentistico.
Il rifiuto informato
Anche il no del paziente va documentato. La legge 219/2017 (art. 1, comma 5) riconosce il diritto di rifiutare in tutto o in parte un trattamento, o di revocare il consenso, e chiede che rifiuto e revoca siano annotati in cartella. Se un paziente rinuncia alla radiografia di controllo o al trattamento parodontale prima della protesi, scrivilo, insieme alle conseguenze che gli hai spiegato.
DentalFAN non fornisce moduli di consenso precompilati. I modelli vanno scelti e adattati con il proprio legale o con l’associazione di categoria.
Cartella clinica, radiografie e foto: la documentazione che difende lo studio
In un contenzioso la domanda non è solo “cosa è successo”, ma “cosa riesci a dimostrare”. La documentazione è la risposta.
Cartella clinica del dentista: cosa deve contenere
Una cartella che regge in una consulenza tecnica contiene anamnesi anche farmacologica, esame obiettivo, diagnosi, informazioni date al paziente, consenso o rifiuto, alternative proposte, piano di cura e diario clinico di ogni seduta. Il Codice di deontologia medica (art. 26) chiede che la cartella sia redatta con completezza, chiarezza e diligenza, che riporti anche modi e tempi dell’informazione e i termini del consenso, e che “le eventuali correzioni” siano “motivate e sottoscritte”. Una cancellatura senza firma, scoperta in una perizia, pesa più dell’errore che voleva correggere.
Foto iniziali e finali
Le foto cliniche prima e dopo il trattamento sono un protocollo semplice e quasi a costo zero. Basta decidere tre cose: quando si scattano (prima visita, fine trattamento, controlli), chi le scatta e dove si archiviano, collegate alla scheda del paziente. Le foto sono dati sanitari: per il regolamento europeo sulla protezione dei dati rientrano tra le categorie particolari, quindi servono informativa e base giuridica corrette.
Anche le radiografie fanno parte della cartella e vanno collegate alla seduta in cui sono state eseguite.
Cartella digitale e tracciabilità
Una cartella digitale tiene traccia di chi ha scritto cosa e quando. In un contenzioso è un vantaggio: dimostra che la nota non è stata aggiunta dopo la contestazione. Cosa guardare quando scegli il software è nell’articolo sul gestionale per studio dentistico.
Se il paziente chiede la documentazione
Il paziente ha diritto di accedere ai propri dati sanitari. La legge 24/2017 (art. 4) prevede che la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione richiesta entro sette giorni. Se e come questo termine si applichi allo studio monoprofessionale è un punto da chiarire con il legale; nel frattempo conviene rispondere in tempi brevi e tenere traccia della consegna.
Comunicazione con il paziente: prima, durante e dopo la cura
Molte contestazioni nascono da frasi mai dette. “L’impianto può non integrarsi.” “Il colore della corona potrebbe cambiare leggermente.” “Dopo l’estrazione il dolore può durare qualche giorno.” Dirle prima costa due minuti; dirle dopo sembra una giustificazione.
Alcune abitudini riducono il rischio:
- una sintesi scritta dopo la prima visita, con diagnosi, alternative e tempi;
- aspettative realistiche su estetica, durata e possibili complicanze, annotate in cartella;
- controlli di follow-up già fissati in agenda, non lasciati all’iniziativa del paziente;
- quando c’è una complicanza o un insuccesso, comunicarlo subito e con chiarezza, e annotare il colloquio in cartella.
Il primo contatto con un paziente insoddisfatto, però, quasi sempre non è il dentista. È la persona alla reception o al telefono. Se risponde sulla difensiva, o promette un rimborso per chiudere la chiamata, il problema cresce. Accoglienza, gestione delle obiezioni e coordinamento del team sono moduli del corso Dental Office Manager, pensato per chi gestisce il front office.
Legge Gelli-Bianco e dentisti: obbligo assicurativo e polizza RC
La legge 24/2017 ha cambiato le regole sulla responsabilità sanitaria. Gli articoli che toccano davvero lo studio sono sette.
RC professionale dell’odontoiatra: è obbligatoria
Sì. La legge 24/2017 (art. 10, comma 2) richiama l’obbligo di assicurazione del libero professionista previsto dall’art. 3 del D.L. 138/2011. Il Codice di deontologia medica (art. 54) ribadisce che il libero professionista provvede a “idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi”.
Cosa chiede il DM 232/2023
Il decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vigore dal 16 marzo 2024, fissa i requisiti minimi delle polizze:
| Requisito | Cosa prevede |
|---|---|
| Forma della garanzia | Claims made: copre le richieste presentate per la prima volta mentre la polizza è in vigore (art. 5) |
| Retroattività | Fatti avvenuti nella vigenza della polizza e nei dieci anni precedenti (art. 5) |
| Ultrattività | In caso di cessazione definitiva dell’attività, richieste presentate entro i dieci anni successivi, con estensione agli eredi (art. 5) |
| Massimale per sinistro del professionista | Almeno 1 milione di euro; almeno 2 milioni per chi svolge anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o di assistenza al parto (art. 4, comma 2) |
| Massimale annuo | Almeno il triplo del massimale per sinistro (art. 4) |
Il decreto non nomina l’odontoiatria tra le attività del singolo professionista. In quale fascia rientrino implantologia e chirurgia orale va chiesto al broker, e conviene farsi dare la risposta per iscritto.
Polizza per colpa grave e collaboratori
Ogni esercente la professione sanitaria che opera in una struttura stipula a proprio carico una polizza per colpa grave (art. 10, comma 3). Per il titolare significa una cosa pratica: chiedere a collaboratori e igienisti la copia della loro polizza, e verificare con il broker come sono coperti dipendenti e ASO nella polizza dello studio.
Cosa la polizza può non coprire
La polizza RC copre il danno causato per colpa. Se il paziente chiede indietro quanto ha pagato, senza che ci sia una colpa, la richiesta potrebbe restare fuori dalla copertura. Va controllato nelle condizioni di polizza, alla voce esclusioni.
Cosa fare quando un paziente contesta una cura?
Le prime 48 ore contano perché è lì che si fanno gli errori più difficili da recuperare: una frase ammessa al telefono, una nota aggiunta in cartella, una risposta di getto alla PEC.
- Ascolta e annota. Cosa contesta il paziente, quando, con quali parole. Il colloquio va in cartella, con data e firma.
- Non ammettere responsabilità e non promettere rimborsi a voce. Vale per il titolare e per tutto il team.
- Non modificare né integrare la cartella dopo la contestazione. Se manca qualcosa, resta mancante. Un’aggiunta tardiva si scopre e toglie credibilità a tutto il resto.
- Raccogli la documentazione completa: cartella, consenso, preventivo, radiografie, foto, comunicazioni con il paziente.
- Avvisa subito compagnia e broker. Le condizioni di polizza fissano i termini per la denuncia del sinistro: rispettarli è una condizione della copertura.
- Coordinati con il legale prima di rispondere a una PEC, a una diffida o a una richiesta di rimborso.
- Gestisci la recensione negativa, se arriva insieme al reclamo, senza dati clinici.
Reclamo, diffida, ATP o mediazione
Un reclamo è una lamentela; una diffida è una lettera formale, di solito di un avvocato, che chiede un risarcimento. Se il paziente vuole andare in causa, prima deve passare da un tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8 della legge 24/2017): un ricorso per consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile, oppure la mediazione. Alla procedura devono partecipare tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione. Se la conciliazione non riesce entro sei mesi, la domanda giudiziale va proposta entro i novanta giorni successivi.
Comunicazioni obbligatorie
Se il paziente agisce contro la struttura o direttamente contro la compagnia, queste devono informare il professionista entro dieci giorni dalla notifica (art. 13). L’art. 12 dà infatti al danneggiato un’azione diretta verso l’assicuratore. Nello studio con più professionisti va deciso prima chi si occupa di queste comunicazioni.
La recensione che arriva insieme al reclamo
Spesso il paziente scrive anche online. Una risposta pubblica non deve mai contenere dati clinici, né confermare che la persona è un paziente dello studio. Bastano poche righe che invitano a un contatto diretto. Come impostare le risposte è spiegato nell’articolo sulle recensioni dello studio dentistico.
Quanto tempo ha il paziente
I termini entro cui il paziente può agire dipendono dal tipo di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, e quindi da come è organizzato lo studio e dal rapporto con il paziente. Il calcolo va fatto con il legale sul caso specifico.
Quando serve l’avvocato (e chi altro coinvolgere)
Non tutto va all’avvocato. Una lamentela verbale si gestisce in studio, con ascolto e documentazione. Ma da quando arriva qualcosa di scritto che chiede soldi, servono broker e legale.
L’odontoiatria legale e forense è il campo del consulente tecnico di parte: un odontoiatra con competenze medico-legali che legge la documentazione e affianca il legale nella consulenza tecnica. Nei giudizi di responsabilità sanitaria il giudice affida la consulenza tecnica a un collegio di consulenti (art. 15 della legge 24/2017).
DentalFAN non dà assistenza legale e non sostituisce avvocato, broker o medico legale. Lavora prima, su quello che riduce la probabilità di arrivarci: processi, documentazione, ruoli del team, comunicazione con il paziente. È il lavoro che facciamo nella gestione dello studio dentistico. Se vuoi rivedere consenso, cartella e ruoli del team nel tuo studio, scrivici.
Domande frequenti
Se il dentista sbaglia, chi deve pagare?
Dipende da come è organizzato lo studio. Per la legge 24/2017 (art. 7) la struttura risponde anche per i professionisti di cui si avvale, mentre il singolo esercente risponde in via extracontrattuale, salvo obbligazione assunta direttamente con il paziente. In pratica paga la compagnia, nei limiti della polizza. Il caso concreto va valutato con il legale.
L’assicurazione RC è obbligatoria per il dentista?
Sì. La legge 24/2017 (art. 10) richiama l’obbligo di assicurazione dei liberi professionisti e il Codice di deontologia medica (art. 54) lo ribadisce. Dal 16 marzo 2024 il DM 232/2023 fissa i requisiti minimi: forma claims made, retroattività di dieci anni e massimale di almeno 1 milione di euro per sinistro, 2 milioni con attività chirurgica.
Quali sono le fasi della gestione del rischio clinico?
In forma semplice sono quattro: individuare dove possono nascere errori o danni, valutarne probabilità e gravità, ridurli con protocolli e strumenti, monitorare nel tempo con un registro delle segnalazioni e riunioni di team. La legge 24/2017 (art. 1) chiede che alla prevenzione concorra tutto il personale, non solo l’odontoiatra.
Il consenso informato in odontoiatria è obbligatorio per iscritto?
La legge 219/2017 chiede di documentare il consenso per iscritto o con videoregistrazione e di inserirlo in cartella. Il Codice di deontologia medica (art. 35) prevede la forma scritta nei casi previsti dalla legge e per le prestazioni con rischi elevati. Per implantologia, chirurgia e trattamenti complessi la forma scritta è la scelta prudente.
Cosa cambia per i dentisti con la legge Gelli-Bianco?
Introduce l’obbligo di partecipare alla gestione del rischio e distingue la responsabilità della struttura da quella del singolo. Rende obbligatorio un tentativo di conciliazione prima della causa, conferma l’obbligo assicurativo con polizza per colpa grave e dà al paziente un’azione diretta verso la compagnia. Per lo studio significa più procedure scritte e più attenzione alla polizza.
Posso modificare la cartella clinica dopo un reclamo?
No. Dopo una contestazione la cartella non va modificata né integrata. Il Codice di deontologia medica (art. 26) ammette solo correzioni motivate e sottoscritte. Un’aggiunta successiva al reclamo viene quasi sempre scoperta in perizia e mette in dubbio anche le parti corrette della documentazione.
Quanto rende davvero il tuo studio?
Con la Giornata di rilevamento analizziamo in studio numeri, agenda e organizzazione e ti lasciamo le priorità su cui intervenire.
Scopri la Giornata di rilevamento