Direttore sanitario dello studio dentistico: quando serve, requisiti e responsabilità

Autore: Daniela Agosta Del Forte

Il direttore sanitario è la persona che garantisce l’organizzazione tecnico-sanitaria di una struttura: igiene, sterilizzazione, cartelle, personale con i titoli giusti, correttezza della pubblicità. Per gli studi dentistici la regola che conta è nazionale e riguarda le società: la legge 124/2017 chiede a chi esercita l’odontoiatria in forma societaria un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri, che può dirigere una sola struttura. Titoli aggiuntivi, ore di presenza e incompatibilità li fissano invece le Regioni. Questa guida serve al titolare che sta passando a società o apre una seconda sede, e all’odontoiatra a cui viene proposto l’incarico.

Che cos’è e cosa fa il direttore sanitario?

Il direttore sanitario è il responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria della struttura. Non è chi la possiede e non è chi esegue le cure. L’Ordine dei medici di Firenze distingue tre responsabilità in una struttura privata: quella imprenditoriale del titolare, quella tecnico-organizzativa del direttore sanitario e quella professionale di chi esegue la prestazione.

I compiti nello studio dentistico

L’Ordine dei medici di Campobasso, in una scheda dell’ottobre 2025, elenca i compiti che derivano dall’atto di autorizzazione e dal Codice deontologico. Tradotti nella vita di uno studio odontoiatrico:

  • organizzazione tecnico-funzionale dei servizi e buon funzionamento delle apparecchiature;
  • assegnazione del personale con i titoli richiesti, e rispetto delle competenze di ciascuno (igienisti, ASO, odontoiatri);
  • controllo di disinfezione e sterilizzazione;
  • tenuta delle cartelle cliniche, registrazione e archiviazione delle prestazioni;
  • gestione dei farmaci, dei rifiuti sanitari e delle norme igieniche;
  • vigilanza sul consenso informato e sulla privacy;
  • segnalazioni e denunce obbligatorie;
  • correttezza della pubblicità sanitaria.

La sicurezza sul lavoro in senso stretto (DVR, formazione, sorveglianza sanitaria) resta in capo al titolare come datore di lavoro: la trovi nell’articolo sulla sicurezza nello studio dentistico.

Direttore sanitario, titolare e clinic manager: chi fa cosa

Negli studi che crescono i ruoli si sovrappongono, ed è qui che il titolare deve iniziare a ragionare da dentista imprenditore. Il titolare o legale rappresentante decide investimenti e contratti, e nomina il direttore sanitario. Il direttore sanitario vigila. Il clinic manager o dental office manager organizza agenda, flussi e team per conto del titolare, senza poteri sanitari. I clinici eseguono le prestazioni, la segreteria gestisce accoglienza e pratiche.

La differenza tra le figure gestionali è spiegata nell’articolo su dental office manager e clinic manager; come metterle in fila lo vedi nell’organigramma dello studio dentistico.

Quando lo studio dentistico deve avere un direttore sanitario?

L’obbligo riguarda le società che esercitano l’odontoiatria e i poliambulatori con un ambulatorio odontoiatrico. Lo studio professionale individuale o associato che resta organizzato come studio non deve nominarlo.

Studio individuale e studio associato

Secondo la FAQ dell’Ordine dei medici di Venezia, il titolare che mantiene l’organizzazione dello studio dentistico, senza trasformarlo in ambulatorio, non deve nominare un direttore sanitario. Nominarlo comporterebbe un assetto organizzativo diverso e nuove autorizzazioni. Lo stesso vale per lo studio associato. È un’interpretazione dell’Ordine, non un articolo di legge, e alcune Regioni distinguono tra studio e ambulatorio con criteri propri: prima di cambiare assetto conviene chiedere all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione.

Srl, spa e catene: il comma 153 della legge 124/2017

La legge 4 agosto 2017, n. 124, all’articolo 1, comma 153, consente l’esercizio dell’odontoiatria alle società del settore solo se hanno un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri. Vale per la srl odontoiatrica, per la spa e per le catene. Il comma 155 aggiunge che il direttore sanitario può svolgere la funzione in una sola struttura. L’Ordine di Venezia lo legge in modo rigoroso: ogni struttura ha la sua autorizzazione e il suo direttore, anche se le sedi appartengono alla stessa società.

Chi passa a società deve mettere in conto anche il contributo ENPAM dello 0,5% del fatturato, previsto per le società del settore odontoiatrico. Le differenze tra le forme sono nella guida su studio associato, srl o stp.

STP: cosa dicono gli Ordini

Qui le fonti non sono allineate. Il comma 153 parla genericamente di “società operanti nel settore odontoiatrico”. Gli Ordini di Firenze e di Venezia scrivono che la STP non ha bisogno di un direttore sanitario, perché i soci professionisti rispondono dell’attività e sono loro a eseguire le prestazioni. Se hai una STP o stai per costituirla, chiedi una conferma scritta alla CAO della tua provincia e all’ufficio regionale che rilascia l’autorizzazione.

Poliambulatori con ambulatorio dentistico

Il comma 154 riguarda le strutture polispecialistiche. Se il direttore sanitario della struttura non è iscritto all’albo degli odontoiatri, va nominato un direttore sanitario responsabile dei servizi odontoiatrici che lo sia. Secondo l’Ordine di Venezia, un direttore iscritto a entrambi gli albi, medici e odontoiatri, può essere l’unico direttore del poliambulatorio.

Requisiti del direttore sanitario in uno studio odontoiatrico

Per le società odontoiatriche la legge nazionale chiede una cosa: l’iscrizione all’albo degli odontoiatri. Titoli aggiuntivi, ore minime di presenza e incompatibilità sono fissati dalle Regioni, che regolano l’autorizzazione delle strutture sanitarie.

Chi può essere nominato

Può essere direttore sanitario di una struttura odontoiatrica l’odontoiatra iscritto all’albo, oppure il medico iscritto anche all’albo degli odontoiatri. In un poliambulatorio il direttore generale può essere un medico non odontoiatra, affiancato dal responsabile dei servizi odontoiatrici. Non possono assumere la direzione sanitaria un igienista dentale, un’ASO o un odontotecnico: non hanno i titoli richiesti.

Cosa cambia da regione a regione

L’esempio più documentato è la Toscana, riassunto dall’Ordine di Firenze. Per le strutture ambulatoriali la legge regionale chiede la specializzazione in una disciplina di sanità pubblica oppure almeno 5 anni di direzione tecnico-sanitaria documentata; nelle strutture monospecialistiche il direttore può essere specialista della disciplina erogata, e per l’odontoiatria vale l’iscrizione all’albo degli odontoiatri. La presenza minima è il 30% delle ore di attività, che sale al 50% per odontoiatria e chirurgia ambulatoriale. Per i poliambulatori l’Ordine di Campobasso indica una presenza di almeno metà dell’orario di apertura, con possibilità di delega.

Sono regole regionali: nella tua Regione possono essere diverse. Le trovi nella normativa sull’autorizzazione delle strutture sanitarie, che spieghiamo nella guida all’autorizzazione sanitaria dello studio dentistico.

Come si nomina e come si cambia

La nomina la fa il titolare o il legale rappresentante della società, con l’accettazione firmata del direttore. Il nome va indicato nella domanda di autorizzazione o nella segnalazione all’ente competente. Il Codice di deontologia medica (art. 69) obbliga il direttore a comunicare tempestivamente all’Ordine sia l’incarico sia l’eventuale rinuncia.

La legge 145/2018 (art. 1, comma 536), in vigore dal 2019, legava il direttore sanitario all’Ordine della provincia in cui ha sede la struttura. Dopo la modifica dell’art. 30 della legge 238/2021 può essere iscritto anche a un Ordine diverso, ma deve comunicare l’incarico all’Ordine della sede, che ha il potere disciplinare per le funzioni legate all’incarico.

Quando il direttore cambia, la cessazione del vecchio e la nomina del nuovo devono coincidere: ogni giorno senza direttore è un giorno di struttura fuori regola.

Responsabilità: di cosa risponde il direttore sanitario

Il direttore sanitario risponde della vigilanza sull’organizzazione, non dell’atto clinico del singolo collega. Il rischio concreto, per lui, è una vigilanza solo sulla carta: protocolli mai scritti, personale assegnato a compiti per cui non ha il titolo, registri incompleti.

Responsabilità deontologica e rapporti con l’Ordine

L’art. 69 del Codice deontologico gli chiede di far rispettare il Codice nella struttura, di tutelare l’autonomia professionale dei colleghi e di non accettare incarichi plurimi incompatibili con una vigilanza “attiva e continuativa”. Su questi punti risponde all’Ordine.

Pubblicità sanitaria: perché risponde anche di sito, social e insegne

Secondo l’Ordine di Firenze, il direttore sanitario risponde sotto il profilo deontologico della pubblicità della struttura, che deve essere veritiera e corretta. Il materiale informativo deve riportare il suo nome. In pratica ogni post, campagna o pagina del sito passa anche dalla sua responsabilità, comprese quelle affidate a un’agenzia. Cosa si può dire e cosa no è spiegato nell’articolo sulla pubblicità per dentisti.

Rischio clinico e contenzioso

La responsabilità verso il paziente per l’atto clinico resta di chi lo esegue e della struttura. Il direttore sanitario c’entra quando il problema nasce dall’organizzazione: un protocollo di sterilizzazione assente, un consenso informato non raccolto, una cartella incompleta. Il tema è trattato nell’articolo su rischio clinico e contenzioso.

Cosa succede se il direttore sanitario manca o si dimette

Il decreto del Ministero della Salute 3 marzo 2023, n. 91, regola la procedura. In via ordinaria la struttura invia alla Regione, almeno ogni cinque anni, una dichiarazione sostitutiva sulla permanenza dei requisiti. Se il direttore manca o non ha i requisiti:

  1. l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione diffida la struttura;
  2. va nominato subito un responsabile provvisorio con funzioni di direttore sanitario, altrimenti lo nomina l’amministrazione;
  3. la struttura ha 90 giorni, termine perentorio, per mettersi in regola;
  4. scaduto il termine, l’autorizzazione viene sospesa e la struttura chiude fino alla rimozione delle cause;
  5. la riapertura arriva dopo la verifica e il parere favorevole dell’autorità sanitaria territoriale.

Un direttore sanitario può vigilare davvero solo se lo studio ha protocolli scritti, registri aggiornati e deleghe chiare. Costruirli è parte della gestione dello studio dentistico su cui lavora DentalFAN: processi, ruoli e flussi messi per iscritto, in modo che la vigilanza sia documentabile e non affidata alla memoria di una persona.

Incompatibilità e limiti dell’incarico

Una sola struttura

Il direttore sanitario odontoiatrico può dirigere una sola struttura (comma 155). Secondo l’Ordine di Venezia il limite vale anche per più sedi della stessa società e per la ditta individuale con due studi. La doppia laurea in medicina e odontoiatria non permette di dirigere due strutture odontoiatriche.

Il titolare può essere anche direttore sanitario?

In generale sì: nella srl odontoiatrica lo stesso dentista può essere socio, amministratore e direttore sanitario. Alcune Regioni però pongono limiti. In Toscana, secondo l’Ordine di Firenze, il direttore sanitario non può essere proprietario o socio della società che gestisce la struttura, ma la regola non si applica alle strutture monospecialistiche, come uno studio odontoiatrico. Controlla la disciplina della tua Regione.

Incompatibilità con altri rapporti di lavoro

L’Ordine di Campobasso indica come incompatibili con la direzione sanitaria i dipendenti dello Stato o della Regione, i dipendenti universitari, ospedalieri o delle aziende sanitarie a tempo pieno. Lo stesso vale per gli specialisti ambulatoriali convenzionati se la struttura è convenzionata o accreditata. Chi ha un altro rapporto di lavoro deve verificare le incompatibilità del proprio contratto prima di accettare.

Come si stabilisce il compenso del direttore sanitario?

Non esiste una tariffa. Come ricorda l’Ordine di Firenze, con l’abolizione del tariffario nel 2006 il compenso è libero e si concorda tra le parti; se il direttore è assunto come dipendente si applicano i livelli del contratto collettivo del settore. Il Codice deontologico (art. 54) chiede che l’onorario sia proporzionato alla difficoltà e alla complessità dell’incarico e che il professionista abbia una copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Le retribuzioni dei direttori sanitari che si leggono online riguardano di solito ASL e ospedali: non sono un riferimento per uno studio dentistico.

Più del numero conta cosa c’è scritto nel contratto di incarico:

  • ore di presenza e reperibilità;
  • compiti e deleghe, con il potere di intervenire;
  • un budget o un potere di spesa per gli adeguamenti urgenti;
  • chi lo sostituisce in caso di assenza;
  • durata e preavviso, coordinati con la nomina del successore;
  • copertura assicurativa RC.

Un contratto di questo tipo va scritto con un legale.

Checklist: prima di nominare, prima di accettare

Il titolare e l’odontoiatra guardano lo stesso incarico da due lati. Prima della firma, ognuno ha sette cose da controllare.

Se stai aprendo una nuova struttura o passando a società, il direttore sanitario va scelto insieme a protocolli, ruoli e flussi, non dopo. Per il budget parti dall’articolo su quanto costa aprire uno studio dentistico. Per impostare il progetto, scrivici per una consulenza sull’apertura.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per essere nominato direttore sanitario?

In uno studio odontoiatrico gestito da una società serve l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, come chiede la legge 124/2017. Il medico può esserlo se iscritto anche a quell’albo. Le Regioni aggiungono altri requisiti per le strutture sanitarie, come specializzazioni, anni di esperienza, ore minime di presenza e incompatibilità: vanno controllati nella normativa regionale sull’autorizzazione.

Uno studio dentistico individuale deve avere un direttore sanitario?

No, se resta organizzato come studio professionale. Secondo l’Ordine dei medici di Venezia, il titolare che non trasforma lo studio in ambulatorio non deve nominarlo, e nominarlo comporterebbe un diverso assetto e nuove autorizzazioni. L’obbligo nasce quando l’attività passa a una società o si svolge in un poliambulatorio con ambulatorio odontoiatrico.

Il titolare può essere anche direttore sanitario del proprio studio?

In generale sì: nella srl odontoiatrica lo stesso dentista può essere socio, amministratore e direttore sanitario. Alcune Regioni pongono limiti alla coincidenza tra socio e direttore, con eccezioni per le strutture monospecialistiche. Se cumuli i ruoli, ricordati che sommi anche le responsabilità, mentre continui a lavorare in poltrona.

Un direttore sanitario può dirigere più studi dentistici?

No. Il comma 155 della legge 124/2017 consente al direttore sanitario odontoiatrico di svolgere la funzione in una sola struttura. Secondo l’Ordine di Venezia il limite vale anche per più sedi della stessa società, perché ogni sede ha la sua autorizzazione, e la doppia laurea in medicina e odontoiatria non permette di superarlo.

Chi nomina il direttore sanitario?

Lo nomina il titolare o il legale rappresentante della società che gestisce la struttura, con l’accettazione firmata del professionista. Il nome va indicato all’ente che rilascia l’autorizzazione, e il direttore deve comunicare l’incarico al proprio Ordine e, se è iscritto altrove, anche all’Ordine della provincia in cui ha sede la struttura.

Un igienista, un infermiere o un odontotecnico possono fare il direttore sanitario?

No. In una struttura odontoiatrica il direttore sanitario deve essere un odontoiatra iscritto all’albo, o un medico iscritto anche all’albo degli odontoiatri. Igienisti dentali, ASO, infermieri e odontotecnici possono avere ruoli di coordinamento organizzativo, ma non la direzione sanitaria, che richiede i titoli previsti dalla legge.

Quanto guadagna un direttore sanitario di uno studio dentistico?

Non esiste una cifra di riferimento. Il compenso è libero e si concorda nel contratto di incarico, in proporzione a ore, compiti e responsabilità; se il direttore è dipendente si applica il contratto collettivo del settore. Gli stipendi che si leggono online riguardano di solito i direttori sanitari di ASL e ospedali, un ruolo diverso.

Che differenza c’è tra direttore sanitario e clinic manager?

Il direttore sanitario è una figura prevista dalla legge: vigila su igiene, protocolli, personale e pubblicità, e risponde all’Ordine. Il clinic manager è una figura gestionale scelta dal titolare: coordina agenda, flussi e team, senza poteri sanitari. In uno studio strutturato servono entrambi, con compiti scritti e confini chiari.

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Daniela Agosta Del Forte

Daniela Agosta Del Forte

Co-titolare e fondatrice di DentalFAN. Segue la comunicazione degli studi odontoiatrici, dalla progettazione grafica del logo ai social media, per rendere ogni studio riconoscibile e accogliente agli occhi dei pazienti.

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