Lo studio associato è un accordo tra dentisti che restano titolari ciascuno della propria attività. La STP è una società in cui i soci professionisti devono avere i due terzi delle decisioni. La srl odontoiatrica può avere anche soci non dentisti, ma deve nominare un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri. Si sceglie spesso guardando solo le tasse, ma la forma decide soprattutto chi comanda, chi risponde e come si esce. La domanda arriva di solito con un collega con cui dividere le spese, un collaboratore da trattenere, una seconda sede o un figlio che si sta laureando. Questa guida confronta le forme dal lato organizzativo; per la convenienza fiscale serve un commercialista che lavori sui numeri del tuo studio.
Qual è la differenza tra studio associato, STP e srl odontoiatrica?
La differenza pratica sta in tre punti: chi può entrare come socio, chi ha l’ultima parola sulle decisioni e chi garantisce la parte sanitaria. La tabella mette in fila le quattro opzioni, partendo dallo studio individuale da cui quasi tutti arrivano.
| Studio individuale | Studio associato | STP odontoiatrica | Srl odontoiatrica | |
|---|---|---|---|---|
| Natura | Attività del singolo professionista | Associazione tra professionisti, non società | Società tra professionisti iscritta in una sezione speciale dell’albo | Società di capitali del settore odontoiatrico |
| Chi può essere socio | Nessun socio | Solo professionisti | Professionisti e, in minoranza, soci non professionisti | Dentisti e non dentisti, anche solo investitori |
| Chi decide | Il titolare | Gli associati, secondo l’accordo scritto | I soci professionisti con almeno due terzi delle decisioni | I soci in base alle quote, l’amministratore nella gestione |
| Direttore sanitario | Il titolare risponde dell’attività | Ogni professionista risponde della propria attività | Non richiesto secondo gli Ordini dei medici di Firenze e Venezia | Obbligatorio, iscritto all’albo degli odontoiatri, in una sola struttura |
| Contributo ENPAM 0,5% del fatturato | No | No | No secondo l’Ordine di Venezia, se non c’è un direttore sanitario | Sì, entro il 30 settembre |
| Convenienza fiscale | Si calcola con il commercialista | Si calcola con il commercialista | Si calcola con il commercialista | Si calcola con il commercialista |
Fonti: L. 124/2017, art. 1, commi 153-155; L. 183/2011, art. 10, come modificato dalla L. 190/2025; ENPAM, pagina sul contributo dello 0,5% del fatturato; FAQ degli Ordini dei medici di Firenze e Venezia (interpretazioni, non norme).
Fino a una quindicina di anni fa la scelta era più semplice: le società tra professionisti sono arrivate con la legge 183 del 2011, le società odontoiatriche di capitali sono state regolate dalla legge sulla concorrenza del 2017. Prima, l’unico modo di lavorare insieme era associarsi.
Come funziona lo studio associato tra dentisti?
Lo studio associato odontoiatrico è la forma più leggera. Due o più dentisti mettono in comune locali, attrezzature, personale e spese. Ognuno però resta un libero professionista, con la sua partita IVA, la sua iscrizione all’albo e la sua responsabilità verso i pazienti che cura.
Cosa si condivide e cosa no
Si condividono i costi fissi: affitto, utenze, segreteria, ASO, sterilizzazione, gestionale, marketing. Restano individuali la responsabilità professionale, l’assicurazione RC e, salvo accordi diversi, il rapporto con i propri pazienti. È qui che nascono i malintesi: il paziente vede uno studio unico, gli associati invece hanno bilanci personali che non sempre coincidono.
Le regole tra associati
Lo studio associato funziona se l’accordo scritto risponde ad alcune domande prima che diventino litigi:
- come si dividono i costi comuni (in parti uguali, per poltrona usata, per fatturato prodotto);
- chi usa quali poltrone e in quali giorni;
- chi decide un investimento, per esempio una nuova TAC o un intraorale;
- chi coordina il personale, che spesso ha più capi;
- cosa succede se un associato vuole uscire, si ammala o va in pensione.
L’accordo va scritto con un legale. Un modello preso online non conosce il tuo studio.
Quando ha senso
Funziona bene con due o tre professionisti alla pari, con attività simili per volume, che vogliono abbattere i costi senza fondere i patrimoni. Molti la usano come primo passo: si impara a decidere insieme, poi si valuta se trasformare l’associazione in società. Diventa stretta quando un socio porta molto più lavoro degli altri, quando entra capitale esterno o quando servono investimenti grossi da finanziare insieme.
Cos’è la STP odontoiatrica e chi decide?
La STP (società tra professionisti) è una società costituita per esercitare una professione regolamentata, prevista dall’articolo 10 della legge 183/2011. Si iscrive in una sezione speciale dell’albo professionale e resta sotto la vigilanza dell’Ordine. Per i dentisti è la forma che tiene il controllo nelle mani di chi lavora in poltrona.
Soci professionisti e soci di capitale dopo la legge concorrenza 2025
La regola dei due terzi esisteva già. La legge annuale sulla concorrenza 2025 (legge 18 dicembre 2025, n. 190, articolo 1, comma 24) ha riscritto il passaggio. I soci professionisti devono avere la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci, misurata sul numero dei soci oppure, in alternativa, sulla loro partecipazione al capitale. I patti contrari non hanno effetto. Se il requisito viene meno, la società si scioglie e l’Ordine la cancella dall’albo, a meno che non lo ripristini entro sei mesi. La legge è in vigore dal 3 gennaio 2026.
In pratica un investitore può mettere capitale anche in misura importante, ma le decisioni restano ai dentisti. Per lo studio vuol dire poter finanziare una crescita senza cedere il comando.
Una STP può essere una srl?
Sì. La STP non è un tipo di società a sé: si costituisce secondo i modelli del codice civile, quindi anche come società a responsabilità limitata. Quando leggi “srl STP” o “STP in forma di srl” si parla di questo: una srl che però ha i vincoli della STP (soci professionisti con i due terzi, iscrizione all’albo). È diversa dalla srl odontoiatrica “semplice” regolata dal comma 153, che non ha il vincolo dei due terzi.
Si può fare società da soli?
Sì, sia la STP unipersonale sia la srl odontoiatrica unipersonale sono forme usate dai dentisti che lavorano da soli ma vogliono separare l’attività dal patrimonio personale o preparare l’ingresso futuro di un socio. Se ti conviene dipende dai numeri e dal regime fiscale di partenza: è una valutazione da fare con il commercialista, non un’opzione da scegliere per sentito dire.
Le STP odontoiatriche sono cresciute in fretta. Secondo ANDI, che sostiene questo modello, erano circa 200 nel 2021 e oltre 1.200 a gennaio 2026. È un dato dell’associazione, non una statistica ufficiale, ma dà l’idea della direzione.
La srl odontoiatrica: cosa dice la legge 124/2017
La srl odontoiatrica è una società di capitali che esercita l’attività odontoiatrica tramite professionisti abilitati. La legge 124 del 4 agosto 2017, all’articolo 1, comma 153, consente l’attività alle società del settore a una condizione: avere un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri. I soci possono essere anche non dentisti.
Requisiti: direttore sanitario e autorizzazione
I commi 153-156 della legge 124/2017 fissano il quadro:
- il direttore sanitario deve essere iscritto all’albo degli odontoiatri (comma 153);
- nelle strutture polispecialistiche con ambulatorio odontoiatrico, se il direttore sanitario generale non ha questi requisiti, serve un direttore sanitario responsabile dei servizi odontoiatrici (comma 154);
- il direttore sanitario può svolgere la funzione in una sola struttura (comma 155);
- se gli obblighi non sono rispettati, l’attività viene sospesa (comma 156).
Il regolamento attuativo è il decreto del Ministero della Salute 3 marzo 2023, n. 91. Chiede alla struttura di inviare alla Regione, almeno ogni cinque anni, una dichiarazione sostitutiva sulla permanenza dei requisiti. In caso di violazione arriva una diffida con 90 giorni di tempo per mettersi in regola, durante i quali va nominato subito un responsabile provvisorio. Scaduto il termine, l’autorizzazione viene sospesa e la struttura chiude finché la causa non è rimossa.
Ruolo, requisiti e responsabilità sono spiegati nell’articolo sul direttore sanitario dello studio dentistico. Anche l’autorizzazione all’esercizio va intestata alla società: le regole sono regionali e cambiano da una Regione all’altra, come spieghiamo nella guida all’autorizzazione sanitaria dello studio dentistico.
Soci, amministratore, direttore sanitario, dentisti: chi fa cosa
In una srl odontoiatrica possedere, gestire e vigilare sono tre funzioni distinte. I soci mettono il capitale e approvano le scelte di fondo. L’amministratore gestisce: investimenti, contratti, personale. Il direttore sanitario risponde della parte sanitaria. I dentisti che operano possono essere soci o collaboratori.
Il caso più comune è il titolare che diventa socio, amministratore e direttore sanitario della propria srl. Si può fare. Ma vuol dire sommare tre responsabilità sulla stessa persona che, nel frattempo, lavora in poltrona per gran parte della giornata. Se la società cresce, una delle tre funzioni va delegata, e conviene deciderlo prima.
Il contributo ENPAM dello 0,5%
Le società che operano nel settore odontoiatrico versano all’ENPAM un contributo dello 0,5% del fatturato (L. 205/2017, art. 1, comma 442). La dichiarazione e il pagamento si fanno entro il 30 settembre di ogni anno dall’area riservata ENPAM. Le strutture polispecialistiche lo pagano solo sul fatturato delle prestazioni odontoiatriche, igiene compresa.
Il dibattito ancora aperto
Sulla srl odontoiatrica con soci di capitale la categoria è divisa. ANDI la definisce un “modello ibrido e sbagliato” perché non è vigilata dall’Ordine. A gennaio 2026 chiedeva di modificare il comma 153 per riservare l’attività alle STP, con un periodo transitorio per le società esistenti. Chi sceglie oggi una srl odontoiatrica deve tenere d’occhio questo fronte: le regole potrebbero cambiare.
Cosa cambia nella gestione quando lo studio diventa una società?
Qui si gioca la differenza che i confronti fiscali non vedono. Da titolare unico decidi in un minuto. In società, ogni decisione importante ha bisogno di una regola.
Le decisioni. Chi approva un investimento sopra una certa cifra? Chi decide un’assunzione, un aumento, un cambio di listino? Chi dice sì a un piano di cura con un rischio di insoluto alto? Se queste regole non sono scritte, lo studio si blocca alla prima divergenza.
I numeri. In una società i soci devono guardare gli stessi numeri nello stesso modo: un budget annuale, un conto economico che separi i costi per area o per socio, indicatori condivisi come produzione per poltrona, prime visite e tasso di accettazione dei preventivi. Senza questi dati, la discussione su “chi porta di più” diventa una questione di impressioni. È il lavoro del controllo di gestione dello studio dentistico, e gli indicatori da cui partire sono descritti nell’articolo sui KPI dello studio dentistico.
I ruoli. Con più titolari, il personale rischia di avere tre capi e nessuna priorità. Serve qualcuno che coordini agenda e team, che sia un socio o un office manager, e un organigramma dello studio dentistico che dica chi risponde a chi. È il passaggio da dentista che lavora a dentista imprenditore: qualcuno deve occuparsi dello studio, non solo dei pazienti.
Far entrare un socio, uscire, trasformare lo studio
Far entrare un collaboratore come socio
Molti titolari pensano alla società quando hanno un collaboratore giovane da trattenere. Un modello frequente è l’ingresso graduale: il collaboratore compra una quota piccola, poi la aumenta negli anni, man mano che cresce il suo contributo allo studio. Funziona se prima si concordano il valore dello studio, i tempi e cosa succede se il percorso si interrompe a metà.
Trasformare lo studio individuale in società
Il passaggio da studio individuale a società non è un cambio di carta intestata. Vanno rifatti o aggiornati l’autorizzazione sanitaria, intestata al nuovo soggetto, i contratti con fornitori, personale e collaboratori, le polizze, e va spiegato ai pazienti chi è ora il titolare del rapporto. Per i profili fiscali della trasformazione la persona giusta è il commercialista.
Uscita di un socio e passaggio generazionale
Le regole di uscita vanno scritte quando i soci vanno d’accordo, non quando smettono di farlo: come si calcola il valore della quota, chi ha diritto di comprarla, in quanto tempo si paga. Se l’obiettivo finale è lasciare lo studio a un successore, il tema si sposta sulla cessione dello studio dentistico.
Come scegliere: 6 domande da farsi prima di andare dal commercialista
Non esiste una forma giusta per tutti. Esistono domande che restringono il campo in fretta.
- Quanti professionisti lavoreranno insieme? Uno solo: studio individuale o società unipersonale. Due o tre alla pari: lo studio associato è spesso il primo passo.
- Chi mette il capitale? Solo i dentisti, oppure anche soci esterni.
- Ci saranno soci non dentisti? Nella STP i professionisti devono mantenere i due terzi delle decisioni; nella srl odontoiatrica i soci possono essere chiunque, purché ci sia un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri.
- Quanto conta per te il controllo delle decisioni? Se deve restare ai professionisti, la STP lo garantisce per legge. Nello studio associato conta l’accordo scritto.
- Quali piani di crescita hai? Più poltrone o più sedi: ogni struttura ha bisogno del suo direttore sanitario, che può dirigerne una sola.
- Qual è il tuo orizzonte? Passaggio generazionale o ingresso graduale di un giovane: servono regole chiare di ingresso e di uscita.
Dal commercialista porta almeno il conto economico degli ultimi anni, il piano degli investimenti che hai in mente e una bozza degli accordi tra soci.
Prima di scegliere la forma conviene chiarire come funzionerà lo studio: chi produce cosa, chi decide, chi coordina il team. Se stai aprendo una nuova struttura con un collega o valuti di far entrare un socio, scrivici per una consulenza sull’apertura. Partiamo dall’organizzazione e arriviamo ai numeri da portare al commercialista.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra una STP e una srl odontoiatrica?
Nella STP i soci professionisti devono avere la maggioranza dei due terzi nelle decisioni, misurata sul numero dei soci o sulle quote di capitale, e la società è iscritta all’albo. Nella srl odontoiatrica regolata dal comma 153 della legge 124/2017 non c’è il vincolo dei due terzi: i soci possono essere anche investitori, ma serve un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri.
Una STP può essere una srl?
Sì. La società tra professionisti si costituisce secondo i modelli societari del codice civile, quindi anche come srl. In quel caso si parla di “STP in forma di srl”: ha la responsabilità limitata della srl ma deve rispettare le regole della STP, cioè l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e la maggioranza dei due terzi in capo ai soci professionisti.
Un odontoiatra può essere direttore sanitario?
Sì. Per le società che esercitano attività odontoiatrica la legge 124/2017 chiede proprio un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri. Può svolgere la funzione in una sola struttura. Nei poliambulatori con un ambulatorio odontoiatrico, se il direttore sanitario generale non è odontoiatra, serve un responsabile dei servizi odontoiatrici con questi requisiti.
Qual è l’oggetto sociale di una srl odontoiatrica?
L’oggetto sociale descrive l’esercizio dell’attività odontoiatrica tramite professionisti abilitati e le attività collegate che la società vuole svolgere. La formulazione precisa va scritta con il notaio e con il consulente, tenendo conto delle regole regionali sull’autorizzazione sanitaria e dei progetti futuri dello studio, come una seconda sede o servizi di igiene.
La srl odontoiatrica paga l’ENPAM?
Sì. Le società del settore odontoiatrico versano all’ENPAM un contributo dello 0,5% del fatturato, previsto dalla legge 205/2017. Dichiarazione e pagamento vanno fatti entro il 30 settembre di ogni anno dall’area riservata dell’ente. Le strutture polispecialistiche calcolano il contributo solo sul fatturato delle prestazioni odontoiatriche, igiene dentale compresa.
Conviene fiscalmente passare a srl?
Dipende dagli utili, dagli investimenti previsti e dal regime fiscale da cui parti. Con utili alti e reinvestiti nello studio la società può avere senso, con utili bassi o con un regime agevolato spesso no. È un calcolo da fare con il commercialista sui tuoi numeri. Per i costi di avvio di una nuova struttura vedi la guida su quanto costa aprire uno studio dentistico.
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