Autorizzazione sanitaria dello studio dentistico: documenti, iter regione per regione e voltura

Autore: Daniela Agosta Del Forte

L’autorizzazione sanitaria serve sempre allo studio dentistico attrezzato per la chirurgia ambulatoriale o per procedure complesse o rischiose: lo chiede l’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992. Per tutti gli altri studi decidono le Regioni, con regole molto diverse: in alcune basta una comunicazione o una SCIA, in altre serve comunque un titolo autorizzativo. Di seguito confrontiamo documenti, iter e tempi in Lombardia, Lazio, Veneto e Piemonte, e cosa succede all’autorizzazione quando rilevi o cedi uno studio. Le regole cambiano spesso: prima di presentare la pratica controlla sempre il sito della tua Regione e della tua ASL.

Cos’è l’autorizzazione sanitaria e chi la rilascia?

L’autorizzazione sanitaria è l’atto con cui l’ente competente verifica che lo studio rispetti i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per curare i pazienti. Secondo la Regione, la verifica avviene prima dell’apertura (autorizzazione) oppure dopo (SCIA o comunicazione, con controlli successivi).

Il quadro nazionale

Due norme fanno da cornice. L’articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992, al comma 2, richiede l’autorizzazione all’esercizio anche per gli studi odontoiatrici in due casi. Il primo è quando sono “attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale”; il secondo quando eseguono “procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”. Il DPR 14 gennaio 1997 fissa i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie, che le Regioni poi declinano nelle loro delibere.

Perché la competenza è regionale

Le Regioni decidono quali studi sono soggetti, quali documenti servono, chi riceve la pratica e in quanto tempo. Gli enti cambiano nome da una Regione all’altra: ASL nel Lazio, ATS in Lombardia, Azienda Zero e ULSS in Veneto, Comune e ASL in Piemonte. Per questo una lista documenti trovata online vale solo per il territorio da cui proviene.

Studio e ambulatorio odontoiatrico: la differenza

Lo studio è il luogo dove il professionista esercita la propria attività. L’ambulatorio è una struttura sanitaria, con un’organizzazione più complessa, un direttore sanitario e, in genere, un’autorizzazione. Il confine lo tracciano le Regioni, e in Piemonte l’OMCeO di Torino ricorda che una struttura complessa per organizzazione, numero di professionisti o dotazioni richiede l’autorizzazione anche se è gestita da un solo dentista. Chi deve nominare un direttore sanitario e con quali requisiti lo trovi nell’articolo sul direttore sanitario dello studio dentistico.

Il tuo studio è soggetto ad autorizzazione? Il bivio delle prestazioni

L’obbligo nasce da cosa fai e da come sei organizzato. Chirurgia ambulatoriale, sedazione e procedure complesse portano verso l’autorizzazione. Uno studio monoprofessionale che fa conservativa, protesi e igiene, in molte Regioni, parte con un titolo più leggero o senza titolo.

Tre esempi mostrano quanto cambia:

  • Lazio. L’Allegato 1 della DGR 669 del 6 agosto 2026 considera non soggetti gli studi singoli, associati o in forma di STP non attrezzati per la chirurgia ambulatoriale. È ammessa l’anestesia locale infiltrativa o tronculare. La sedazione cosciente con farmaci per via enterale o parenterale (livelli I e II della scala di Ramsay) si può fare solo in studi autorizzati. Radiografia endorale, OPT e CBCT sono ammesse solo come ausilio alla visita o al trattamento, non come attività diagnostica a sé.
  • Veneto. Nel 2016 il TAR del Veneto (sentenza n. 822) ha ritenuto soggetto ad autorizzazione uno studio che eseguiva cure canalari, devitalizzazioni, estrazioni e piccola chirurgia, considerate prestazioni invasive.
  • Piemonte. Secondo l’OMCeO di Torino lo studio del singolo professionista non richiede autorizzazione preventiva, mentre la struttura complessa rientra nell’autorizzazione dell’art. 193 del Testo unico delle leggi sanitarie, rilasciata dal Sindaco.

Se apri in forma societaria il quadro cambia, a partire dal direttore sanitario obbligatorio: le differenze tra le forme sono nella guida su studio associato, srl o stp.

Autorizzazione sanitaria regione per regione: Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte

Lombardia: la SCIA per l’attività odontoiatrica monospecialistica

In Lombardia l’attività odontoiatrica monospecialistica (AOM) non richiede un’autorizzazione preventiva: si apre con la SCIA, regolata dalla L.R. 33/2009 come modificata dalla L.R. 23/2015, con i requisiti specifici della DGR VII/5724 del 27 luglio 2001. La SCIA si compila obbligatoriamente sul portale regionale ASAN (dal 1° ottobre 2014) e, secondo la pagina di ATS Brianza sulla SCIA delle strutture sanitarie, “costituisce titolo per l’avvio contestuale dell’attività”. Entro 60 giorni l’ATS invia la presa in carico e può fare controlli documentali o sopralluoghi. Se la documentazione è incompleta, hai 7 giorni per integrarla; un errore di compilazione in ASAN annulla l’istanza.

L’informativa di ATS Milano sulla SCIA (revisione 8, gennaio 2023) elenca i documenti per l’AOM:

  • SCIA compilata in ASAN, firmata dal legale rappresentante, con documento d’identità;
  • relazione sanitaria firmata dal direttore sanitario;
  • due planimetrie, stato di fatto e di progetto, in scala 1:100 o 1:50, firmate dal progettista abilitato;
  • certificato di partita IVA per la ditta individuale, o atto notarile per l’associazione tra professionisti;
  • accettazione dell’incarico del direttore sanitario;
  • elenco del personale sanitario con le autocertificazioni dei titoli;
  • elenco delle attività specialistiche;
  • elenco delle apparecchiature elettromedicali con dichiarazione di conformità;
  • ricevuta dei diritti sanitari: 51,80 euro fino a 5 locali sanitari, più 13 euro per ogni locale in più.

Lazio: le regole di agosto 2026

Il Lazio ha appena riscritto la disciplina. La DGR 669 del 6 agosto 2026 distingue tra studi non soggetti e studi soggetti ad autorizzazione.

Lo studio non soggetto invia via PEC una comunicazione all’ASL competente e alla Direzione regionale, con la modulistica regionale. La comunicazione completa, con l’attestazione di ricezione di entrambe le amministrazioni, vale come titolo per aprire dal giorno successivo alla trasmissione. I documenti del punto 6.2 dell’Allegato 1 sono:

  • documento d’identità del dichiarante e degli altri professionisti;
  • planimetria in scala 1:100 firmata da un tecnico abilitato, con la destinazione d’uso dei locali;
  • titolo di disponibilità dell’immobile;
  • relazione sulle prestazioni effettuate;
  • contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali, se l’attività lo richiede;
  • elenco delle apparecchiature con i certificati di conformità;
  • dichiarazioni sostitutive sui requisiti soggettivi (antimafia, casellario, procedimenti penali, conflitti di interessi).

Copia della comunicazione va esposta in un punto visibile dello studio. Se cambia la compagine di uno studio associato o di una STP, serve la cessazione della vecchia comunicazione e una nuova.

Lo studio soggetto presenta invece l’istanza di autorizzazione alla Regione con il Modello 1 bis della Regione Lazio, previsto dalla L.R. 4/2003 e dal regolamento regionale 20/2019, con marca da bollo da 16 euro. Il regolamento regionale 29 luglio 2026, n. 11 aggiunge per gli studi odontoiatrici autorizzati l’obbligo di esporre il provvedimento di autorizzazione, l’elenco aggiornato dei medici e un QR Code rilasciato dalla Regione. Gli studi già autorizzati hanno sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento (31 luglio 2026) per chiedere il QR Code.

Veneto: la domanda ad Azienda Zero

Il Veneto applica la L.R. 22/2002, con la DGR 2501 del 6 agosto 2004 come atto attuativo. Per le strutture ambulatoriali la domanda di autorizzazione all’esercizio si invia ad Azienda Zero, solo via PEC, con il Modello A. I documenti richiesti sono:

  • domanda (Modello A) firmata dal legale rappresentante;
  • autorizzazione alla realizzazione, se richiesta;
  • certificato o segnalazione certificata di agibilità;
  • relazione di presentazione della struttura, per esempio la carta dei servizi;
  • planimetrie aggiornate con metri quadri, funzioni, arredi e strumentazione;
  • organigramma;
  • elenco del personale e dei soci, in formato xlsx;
  • documento d’identità;
  • liste di verifica dei requisiti generali e specifici, compilate in autovalutazione.

Nel caso deciso dal TAR nel 2016 il titolo era stato negato dal Comune, su parere dell’ULSS: prima di partire chiedi alla tua ULSS quale ente segue la tua pratica. La Regione prevede poi verifiche dei requisiti con periodicità almeno quinquennale: è questo, in pratica, il “rinnovo” dell’autorizzazione in Veneto.

Piemonte: studio monoprofessionale e strutture complesse

In Piemonte l’apertura dello studio odontoiatrico professionale è libera: secondo il parere legale pubblicato dall’OMCeO di Torino il 22 luglio 2025, il regime autorizzativo dell’art. 8-ter per gli studi non è ancora in vigore, a differenza di quasi tutte le altre Regioni. L’autorizzazione serve invece la struttura complessa per organizzazione, numero di professionisti o strumentazione: in quel caso si applica l’art. 193 del Testo unico delle leggi sanitarie e l’autorizzazione la rilascia il Sindaco. Anche inserire altre figure, per esempio un cardiologo o un osteopata, può trasformare lo studio in struttura complessa.

Per la chirurgia ambulatoriale complessa in studio vale la DGR 35-3310 del 16 maggio 2016: istanza a Regione e ASL, 180 giorni per autorizzazione e accreditamento, e i documenti dell’Allegato C (planimetria 1:100, branche, responsabile medico, elenco del personale, protocollo con una struttura di ricovero, carta dei servizi).

Lista documenti: cosa preparare e chi lo prepara

I documenti cambiano da Regione a Regione, ma alcuni ricorrono quasi ovunque. Planimetria firmata ed elenco del personale con i titoli li chiedono tutte e quattro le Regioni viste sopra; titolo di disponibilità dei locali, relazione sulle prestazioni ed elenco delle attrezzature con conformità compaiono in più di una.

Molti di questi documenti non li produci tu: la planimetria è del tecnico abilitato, la relazione sanitaria e l’accettazione dell’incarico del direttore sanitario, la partita IVA o l’atto costitutivo passano dal commercialista o dal notaio. Metti in conto il tempo per coordinare queste persone: è una delle prime prove del passaggio da clinico a dentista imprenditore.

Documenti che non sono dell’autorizzazione ma vengono controllati

In caso di controllo l’ASL guarda anche altro. La checklist dell’OMCeO di Pordenone (2022) cita la documentazione sulla radioprotezione degli apparecchi radiogeni (D.Lgs. 101/2020), quella sui rifiuti sanitari (DPR 254/2003) e i titoli del personale. Valutazione dei rischi e adempimenti di sicurezza sul lavoro sono spiegati nell’articolo sulla sicurezza nello studio dentistico.

Requisiti minimi strutturali dello studio dentistico

I requisiti generali discendono dal DPR 14 gennaio 1997; quelli specifici per l’odontoiatria li scrivono le Regioni.

Dimensioni minime

Le metrature valgono solo con una fonte regionale. In Lombardia la DGR 5724/2001 chiede una sala per le prestazioni di almeno 7,5 mq per ogni riunito. In Piemonte, per la chirurgia ambulatoriale complessa, la DGR 35-3310/2016 chiede un locale chirurgico di almeno 20 mq. Diffida dei valori che circolano online senza indicare la delibera da cui vengono.

Spazi e dotazioni ricorrenti

Nelle delibere ricorrono gli stessi elementi: zona di attesa e accettazione, servizi igienici, spazi separati per materiale pulito e sporco, un’area per la sterilizzazione, dotazioni per l’emergenza, illuminazione e ventilazione adeguate. Il dettaglio, compreso cosa deve contenere il kit per l’emergenza, è quello della delibera della tua Regione.

Requisiti organizzativi

Le delibere chiedono anche requisiti organizzativi: un documento sull’organizzazione interna, protocolli di sterilizzazione e sanificazione, registrazioni. È il punto in cui l’autorizzazione incontra la vita quotidiana dello studio: un protocollo scritto e seguito è anche quello che ti salva in un controllo. Come scriverli e farli rispettare è spiegato nella guida sull’organizzazione dello studio dentistico. Su processi, protocolli e ruoli lavora la consulenza di DentalFAN sulla gestione dello studio dentistico. Per i costi di adeguamento dei locali vedi quanto costa aprire uno studio dentistico.

Quanto tempo serve per ottenere l’autorizzazione?

L’iter ha cinque passi quasi ovunque: capire il regime della tua Regione, progettare e adeguare i locali, raccogliere i documenti, presentare la pratica e affrontare la verifica, documentale o con sopralluogo. La pratica si invia via PEC, sul portale ASAN o al SUAP, secondo la Regione.

I tempi indicati dalle fonti ufficiali:

Regione e caso Quando puoi iniziare Verifica Fonte
Lombardia, attività odontoiatrica monospecialistica Subito, con la SCIA Presa in carico ATS entro 60 giorni; 7 giorni per integrare ATS Brianza
Lazio, studio non soggetto Dal giorno successivo alla trasmissione della comunicazione Controlli successivi dell’ASL DGR 669/2026
Piemonte, chirurgia ambulatoriale complessa Dopo il rilascio 180 giorni per autorizzazione e accreditamento DGR 35-3310/2016

Per gli studi soggetti in Lazio e Veneto le fonti consultate non indicano un termine: chiedilo all’ufficio che riceve la pratica e tienine conto nel piano di apertura.

Come funziona la voltura dell’autorizzazione quando si rileva uno studio?

Quando cambia il titolare, per cessione, affitto d’azienda, conferimento in società o ingresso di un socio, l’autorizzazione non passa da sola al nuovo titolare. Dove esiste un titolo autorizzativo serve una voltura o una comunicazione all’ente, e il contratto di cessione va condizionato al suo esito.

La voltura nel Lazio

Nel Lazio la voltura si chiede alla Regione con il Modello 7 (artt. 14 e 28 del regolamento regionale 20/2019), marca da bollo da 16 euro, via PEC. Gli allegati previsti sono otto:

  1. il titolo del trasferimento della gestione o dell’azienda, condizionato alla voltura regionale;
  2. dichiarazione sostitutiva del subentrante sui requisiti soggettivi;
  3. dichiarazione sostitutiva del cedente sulla permanenza dei requisiti minimi;
  4. copia del contratto o del titolo richiamato nell’istanza;
  5. dotazione organica del personale sanitario, con titoli e qualifica;
  6. piano di sicurezza;
  7. regolamento interno;
  8. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese, per chi è tenuto.

La lettera a) dice già come va scritto il contratto: la cessione diventa efficace solo se la voltura arriva.

Il subentro in Lombardia e in Piemonte

In Lombardia il passaggio di titolarità da un gestore a un altro, a condizioni invariate, è una comunicazione obbligatoria all’ATS (per ATS Brianza alla SC Igiene e Sanità Pubblica). In Piemonte, secondo l’OMCeO di Torino, se lo studio non è un ambulatorio autorizzato il subentro tra professionisti avviene con un contratto tra le parti, senza altre formalità; se invece a proseguire l’attività è un familiare non professionista, serve prima l’autorizzazione dell’art. 193.

Cosa verificare prima di firmare

Se stai rilevando uno studio, prima della firma controlla:

  • che titolo ha lo studio (autorizzazione, SCIA, comunicazione) e a chi è intestato;
  • se i locali sono ancora conformi ai requisiti regionali di oggi, non a quelli dell’anno di apertura;
  • attrezzature, conformità e documentazione di radioprotezione;
  • chi è il direttore sanitario, se serve, e se resta.

Valutazione dello studio e trattativa sono temi dell’articolo sulla cessione dello studio dentistico.

Variazioni che non sono voltura

Cambiare direttore sanitario, sede, denominazione o legale rappresentante non è una voltura, ma va comunicato. Nel Lazio ci sono modelli dedicati a ciascuna variazione. In Lombardia, secondo ATS Brianza, senza direttore o responsabile sanitario la struttura deve sospendere l’attività.

Dopo il rilascio: rinnovo, controlli ASL e obblighi di esposizione

Rinnovo e verifica periodica

L’autorizzazione non è per sempre uguale a sé stessa. In Veneto la Regione prevede verifiche dei requisiti almeno ogni cinque anni. Per le società odontoiatriche il DM 91/2023 aggiunge una dichiarazione periodica sui requisiti legati al direttore sanitario, con la sospensione dell’autorizzazione se non si rimedia entro i termini: la procedura è spiegata nell’articolo sul direttore sanitario citato sopra.

Cosa controlla l’ASL in uno studio dentistico

La checklist dell’OMCeO di Pordenone raggruppa i controlli in quattro blocchi: personale (titoli e iscrizione all’albo), documentazione (titolo autorizzativo, radioprotezione, rifiuti), requisiti strutturali e dotazioni. Il modo migliore di prepararsi è avere tutto in un unico raccoglitore, aggiornato, che chiunque in studio sappia dove trovare.

Esposizione al pubblico

Nel Lazio lo studio non soggetto espone copia della comunicazione, e quello autorizzato, con il regolamento regionale 11/2026, il provvedimento, l’elenco dei medici e il QR Code regionale.

Se stai aprendo o rilevando uno studio, la pratica autorizzativa è il momento giusto per impostare anche protocolli, ruoli e documenti. Chiedi una consulenza sull’apertura dello studio: ti aiutiamo a mettere in fila documenti, tempi e organizzazione prima di presentare la domanda.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per ottenere un’autorizzazione per uno studio dentistico?

Lo studio deve rispettare i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi del DPR 14 gennaio 1997, declinati dalla delibera della tua Regione: locali con metrature e spazi previsti, attrezzature conformi, personale con i titoli richiesti, protocolli scritti. Serve l’autorizzazione vera e propria quando lo studio è attrezzato per la chirurgia ambulatoriale o per procedure complesse o a rischio.

Quali sono i requisiti minimi per uno studio dentistico?

Dipendono dalla Regione. Ricorrono attesa e accettazione, servizi igienici, spazi separati per pulito e sporco, area di sterilizzazione, dotazioni per l’emergenza e protocolli scritti. Le metrature sono regionali: in Lombardia la sala per le prestazioni deve avere almeno 7,5 mq per riunito, in Piemonte il locale per la chirurgia ambulatoriale complessa almeno 20 mq.

Cosa controlla l’ASL in uno studio dentistico?

Controlla i titoli e l’iscrizione all’albo di chi lavora, il titolo autorizzativo o la SCIA, la documentazione sulla radioprotezione degli apparecchi radiogeni, i rifiuti sanitari, i requisiti strutturali e le dotazioni. L’OMCeO di Pordenone ha pubblicato una checklist che raggruppa questi controlli in quattro blocchi: personale, documentazione, requisiti strutturali e dotazioni.

Qual è la differenza tra uno studio e un ambulatorio?

Lo studio è il luogo in cui il professionista esercita la propria attività; l’ambulatorio è una struttura sanitaria con un’organizzazione più complessa, un direttore sanitario e, di norma, un’autorizzazione. Il confine lo fissano le Regioni: in Piemonte, per esempio, anche lo studio di un solo dentista diventa struttura soggetta se organizzazione e dotazioni sono complesse.

Serve la SCIA per aprire uno studio dentistico?

Dipende dalla Regione. In Lombardia l’attività odontoiatrica monospecialistica parte proprio con la SCIA, compilata sul portale ASAN, e l’ATS verifica entro 60 giorni. Nel Lazio lo studio non soggetto invia una comunicazione all’ASL e alla Regione. In Veneto le strutture ambulatoriali presentano una domanda di autorizzazione ad Azienda Zero.

Si può iniziare a lavorare prima del rilascio dell’autorizzazione?

Solo dove il regime lo prevede. In Lombardia la SCIA consente l’avvio contestuale dell’attività; nel Lazio lo studio non soggetto apre dal giorno successivo alla trasmissione della comunicazione. Dove serve l’autorizzazione, come per la chirurgia ambulatoriale complessa in Piemonte o per le strutture in Veneto, si apre solo dopo il rilascio del titolo.

Quando si cede lo studio, l’autorizzazione passa al nuovo titolare?

No, non automaticamente. Nel Lazio il subentrante chiede la voltura con il Modello 7, allegando il contratto condizionato alla voltura stessa. In Lombardia il cambio di titolarità si comunica all’ATS. In Piemonte, per uno studio non soggetto, il subentro tra professionisti avviene per contratto. In ogni caso conviene condizionare la cessione all’esito della pratica.

Stai aprendo o trasformando lo studio?

Raccontaci il progetto: ti aiutiamo a impostare organizzazione, ruoli e numeri fin dall'inizio.

Parliamone
Condividi
Daniela Agosta Del Forte

Daniela Agosta Del Forte

Co-titolare e fondatrice di DentalFAN. Segue la comunicazione degli studi odontoiatrici, dalla progettazione grafica del logo ai social media, per rendere ogni studio riconoscibile e accogliente agli occhi dei pazienti.

Continua a leggere

Approfondisci l'argomento

Tutti gli articoli